Confidi

I consorzi di garanzia fidi (confidi)

I Consorzi di Garanzia Fidi, più comunemente chiamati Confidi, sono da sempre partner importanti delle aziende e degli artigiani a sostegno delle richieste di affidamento rivolte alle banche.

Cerchiamo quindi di capire chi sono e cosa fanno, visto il loro ruolo fondamentale in questo periodo di stretta creditizia. Si tratta di soggetti (consorzi o cooperative) senza scopo di lucro che svolgono attività di prestazione di garanzie, appunto per agevolare le imprese nell’accesso a finanziamenti di qualsiasi tipologia (a breve oppure a medio/lungo termine), destinati alle attività economiche e produttive.

Le garanzie sono normalmente del 50% rispetto al fido concesso, ma possono arrivare a percentuali superiori. La maggior parte dei Confidi è nata a partire dagli anni ’50-’60 come espressione delle associazioni di categoria, che hanno costituito questi soggetti dotandoli di fondi destinati appunto a costituire garanzie presso gli istituti di credito e a favore dei propri associati. I fondi derivano principalmente dalle quote associative delle aziende garantite e dai costi che le imprese pagano per poter beneficiare di queste garanzie, oltre ad eventuali contributi da parte di enti pubblici territoriali.

Approfondiamo ora alcune nozioni tecniche, ma fondamentali per capire come operano queste garanzie. La principale normativa di riferimento relativa all’attività dei Confidi è contenuta nel Testo Unico Bancario (TUB): tutti gli intermediari finanziari che svolgono attività di prestazione garanzie, quali appunto i Confidi, devono essere iscritti in un apposito elenco tenuto da Banca d’Italia, secondo le disposizioni contenute nell’Articolo 106 del TUB. I Confidi che hanno particolari requisiti patrimoniali e volumi di attività finanziaria non sono semplicemente iscritti, ma addirittura direttamente vigilati dalla Banca d’Italia, in questo caso con riferimento all’art. 107 del TUB.

Ecco perché si sente parlare di Confidi 106 piuttosto che 107. Ma, nel concreto, che cosa vuol dire? Entrambe le tipologie di consorzi possono garantire i fidi dell’impresa presso le banche convenzionate, ma con garanzie “sussidiarie” nel caso dei 106 e garanzie “a prima richiesta” nel caso dei 107.

Se la garanzia è “sussidiaria”, quando la banca revoca i fidi, deve prima tentare il recupero direttamente dall’impresa debitrice e, solo nel caso in cui non riesca a ottenere il pagamento del proprio credito, può chiedere il rimborso al Confidi. Invece nel caso di garanzie “a prima richiesta” la banca può immediatamente rivalersi sul Confidi. Si capisce quindi la sostanziale differenza tra i due tipi di garanzia e la preferenza delle banche per i Confidi ex articolo 107 del TUB.

Ci sono anche altri vantaggi: la banca, avendo un rischio ridotto, ha minori obblighi di accantonamenti e questo si traduce in condizioni economiche migliori per l’impresa. In genere, la richiesta di una garanzia consortile viene manifestata direttamente dall’istituto di credito in occasione della concessione di un nuovo fido, di un rinnovo o di un aumento. In questo caso può essere la banca stessa a proporre un consorzio convenzionato, oppure l’impresa, se iscritta, può chiedere sostegno alla propria associazione di categoria.

In generale i Consorzi di Garanzia Fidi possono garantire qualunque tipologia di azienda, quindi l’imprenditore può scegliere liberamente a chi rivolgersi, magari confrontando le condizioni economiche e i costi. L’attività di consulenza e l’interazione tra il Consorzio di Garanzia e l’impresa portano spesso alla crescita della cultura e della consapevolezza finanziaria, creando una relazione più efficace con il sistema bancario.

Daniela Bresciani

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