Le reti d’impresa

La legge 9 aprile 2009 ha introdotto il “contratto di rete”, ovvero il contratto con il quale due o più imprese si obbligano a esercitare in comune una o più attività economiche, rientranti nei rispettivi oggetti sociali, allo scopo di accrescere insieme la capacità innovativa e la competitività sul mercato.

La legge lascia ampio spazio alla libertà per le imprese di modellare il contratto e la modalità di collaborazione. Un aspetto degno di nota, tra i molti che caratterizzano questo strumento tanto innovativo quanto poco conosciuto, consiste nel fatto che per le “Reti” non sarà possibile da parte di terzi rivalersi sulle singole imprese, ma solo sul Fondo Comune, così come non ci si potrà rivalere sul Fondo Comune per contenziosi nati con le singole imprese. Si realizza quindi una importante autonomia patrimoniale.

Il contratto di rete può essere appunto stipulato tra due o più imprese e opera attraverso un programma da realizzarsi a mezzo di risorse conferite in un fondo comune amministrato da un organo comune; inoltre, chiedendo la registrazione presso il Registro Imprese, la Rete può ottenere il riconoscimento della soggettività giuridica.

La Rete è uno strumento estremamente flessibile, ad esempio consente l’ingresso o l’uscita di nuove aziende anche in tempi successivi alla stipula del contratto; ogni cambiamento apportato all’originaria sottoscrizione dovrà essere comunicato al competente Registro delle Imprese, in modo che la composizione della rete risulti sempre aggiornata.

Il Contratto di rete deve essere stipulato sotto forma di atto pubblico o scrittura privata, inoltre non ci sono vincoli temporali per la realizzazione degli obiettivi strategici, se non quelli stabiliti nel Contratto.

Ecco perché la rete si presenta come lo strumento più adatto alle piccole medie imprese per la realizzazione di progetti comuni, di business ma anche d’innovazione, internazionalizzazione, ricerca o formazione, grazie alla flessibilità contrattuale e ai costi contenuti, collocandosi in una posizione intermedia tra l’impresa vera e propria e il Consorzio.

È importante ricordare che anche le Reti d’Impresa possono partecipare alle procedure di gara per l’aggiudicazione di contratti pubblici ai sensi degli articoli 34 e 37 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163, al pari di ATI e Consorzi. Supporti, informazioni ed eventuali contributi disponibili possono essere richiesti alla Camera di Commercio.

Daniela Bresciani

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